AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI

Pubblicata il 26/05/2021
Dal 26/05/2021 al 01/08/2021

IL SINDACO
 
VISTA la legge 10 Aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise con la quale vengono istituite in ogni Distretto di Corte di Appello una o più Corte di Assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano reati attribuiti alla loro competenza e una o più Corte di Assise di Appello, che giudicano sull’appello proposto avverso alle sentenze ed altri provvedimenti emessi dalle Corti di Assise.
           
RICHIAMATI gli artt. 9, 10 e 12 della legge sopra citata i quali provvedono rispettivamente:
Art. 9 – I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  1. Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  2. Buona condotta morale;
  3. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  4. Titolo finale di studio di scuola media di primo grado.
 
Art. 10 – I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
 
Art. 12 – Nono possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
  1. I magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  2. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
  3. I ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
 
VISTO l'art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n, 405, relativo all’aggiornamento biennale degli elenchi dei giudici popolari.
VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 1441 che introduce la partecipazione delle donne all’Amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per minorenni;......

Allegati

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Allegato 1. Avviso.pdf 48.58 KB
Allegato 2. Istanza.docx 18.24 KB

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