Bando per la presentazione delle domande di partecipazione a Cantieri di Servizi

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Visto l’art. 15, comma 1, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 12 del 18/03/2016, in riferimento al quale, questo Comune, ha manifestato al competente Dipartimento dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali.

Data:

07 Maggio 2024

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Descrizione

Visto l’art. 15, comma 1, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 12 del 18/03/2016, in riferimento al quale, questo Comune, ha manifestato al competente Dipartimento dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro l’interesse a partecipare alla ripartizione del finanziamento per l’istituzione e l’attivazione di cantieri di servizi, nel perseguimento dell’obiettivo di contrastare gli effetti della crisi economica e di mitigare le condizioni di povertà, che non permettono di condurre un livello di vita dignitoso alle fasce più deboli della popolazione;
Vista la nota prot. n. 13419 del 27/04/2018, con cui il Dirigente Generale del predetto Dipartimento Regionale, ha trasmesso fac-simile del bando da adottare e modello di istanza da utilizzare dai richiedenti per l’inserimento nelle graduatorie, la cui stesura è indispensabile anche per il calcolo del fabbisogno economico;
Viste le “Linee guida per la gestione dei Cantieri di Servizio” approvati con DDG n. 7713 del 16.05.2018;
Visto l’Avviso 1/2018 per il finanziamento dei Cantieri di Servizio, approvato con DDG n. 8849 del 12.06.2018;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 07.05.2024 ad oggetto “Cantieri di Servizi da istituire ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Direttive agli Uffici”;
Vista la propria determinazione n. 91/RG del 07.05.2024 con cui è stato approvato il presente bando e lo schema di domanda;
E M A N A
il presente bando finalizzato ad indire una selezione pubblica per la formulazione di graduatorie dei soggetti da ammettere nei cantieri di servizi aventi ad oggetto programmi di lavoro, della durata non superiore a mesi tre, per l’integrazione o l’ampliamento dei servizi comunali, sia con riferimento agli ordinari compiti di istituto che per fare fronte a situazioni straordinarie.
L’ammissione ai cantieri di servizi, pur non determinando l’instaurarsi di rapporto di lavoro con il Comune, richiede comunque un impegno lavorativo nelle attività previste nei programmi per un totale di 80 ore mensili, in riferimento alle quali il trasferimento monetario è consentito per le giornate di effettiva presenza.
Art. 1 – DESTINATARI
I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sotto indicati, nell’ambito della categoria di appartenenza sotto riportata:
a) di età compresa tra i 18 e i 36 anni;
b) di età compresa tra i 37 e i 50 anni;
c) ultracinquantenni;
d) immigrati che siano titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per ricongiunzione familiare;
e) portatori di handicap, riconosciuti dalla competente commissione sanitaria.
I posti disponibili saranno così assegnati:
a) giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni, nella misura del 50%/;
b) soggetti di età compresa tra i 37 e i 50 anni, nella misura del 20%;
c) soggetti ultracinquantenni, nella misura del 20%;

d) soggetti immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per ricongiunzione familiare, nella misura del 5%;
e) soggetti portatori di handicap, riconosciuti dalla competente commissione sanitaria, nella misura del 5%.
Nel caso in cui non fosse possibile, per carenza di istanze, rispettare le percentuali di riserva a favore dei soggetti portatori di handicap e quella a favore degli immigrati, i posti disponibili verranno assegnati alla fascia di età con il maggiore numero di istanze di partecipazione presentate.
Ove, per contro, non fosse possibile garantire ad entrambe le suddette categorie la percentuale di riserva, avrà la precedenza il nucleo familiare con minore reddito e maggior numero di componenti. L'istanza può essere presentata da uno o più componenti dello stesso nucleo familiare, in possesso dei prescritti requisiti, fermo restando che potrà essere inserito nei programmi di lavoro un solo componente per nucleo familiare. I soggetti in possesso dei requisiti per essere ammessi in più di una fascia di riserva (età, immigrato, portatore di handicap) devono indicare la fascia nella quale chiedono di essere inseriti.
Art. 2 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
In via generale, si assume a riferimento il nucleo familiare definito secondo le nuove regole previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, pubblicato nella GURI n. 19 del 24/01/2014.
Ai fini del calcolo della soglia di reddito per l’accesso al cantiere di servizio, i componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda devono comunque essere effettivamente abitanti nel Comune, per cui, in via esemplificativa, le persone collocate in istituti, comunità e luoghi di cura sono da considerarsi inesistenti in famiglia.
Art. 3 - REQUISITI
1) Residenza
Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente da almeno sei (6) mesi alla data di pubblicazione del presente bando nel sito istituzionale del Comune.
2) Stato di disoccupazione o di inoccupazione
I soggetti in età lavorativa e privi di impiego, per avanzare la richiesta di ammissione, devono aver provveduto alla presentazione, in forma telematica, della dichiarazione di disponibilità al lavoro ed alla stipulazione del patto di servizio personalizzato presso il centro per l’impiego competente per territorio, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.lgs. 14/09/2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”.
3) Situazione reddituale
Posto che la misura ha natura assistenziale ed è finalizzata a sollevare il disagio socio-economico dei nuclei familiari privi di qualsivoglia reddito o che dispongano di un reddito insufficiente, nessun reddito è escluso dal computo, fatta eccezione dei seguenti cespiti:
a) assegni per il nucleo familiare ed assegni di maternità;
b) indennità di accompagnamento, ai sensi della Legge n. 18 dell’11/02/1980;
c) indennità di frequenza concessa ai minori mutilati ed invalidi civili, ai sensi della Legge n. 289/1990;
d) contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
e) contributi per libri di testo e le borse di studio.
Il reddito conseguibile nell’anno di riferimento non deve superare il valore base della soglia di povertà pari ad € 453,00, corrispondente all’importo mensile dell’assegno sociale per l’anno 2018, fermo restando che quello da lavoro, al netto di ogni ritenuta, è considerato per il 75 per cento.
La predetta soglia, in presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone, è determinata sulla base della scala di equivalenza approvata dal competente Dipartimento dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (Allegato "A").
Il reddito mensile viene determinato dividendo per 12 il totale del reddito annuo.

4) Condizione economica
Il nucleo familiare deve essere, altresì, in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6 mila euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 20 mila euro, con esclusione della casa adibita ad abitazione principale per una soglia inferiore comunque ad € 52.500,00;
3) un valore del patrimonio mobiliare, costituito da depositi e conti correnti bancari e postale, etc., non superiore a 6 mila euro, al lordo di detrazioni o franchigie.
Art. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte su specifico modello reperibile e scaricabile anche dal sito web del Comune (www.comune.marianopoli.cl.it), comprendente la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni per l’ammissibilità, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, devono essere presentate all’Ufficio protocollo di questo Comune, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, ovvero entro il 06 giugno 2024.
Il Comune non risponde per eventuali ritardi nella consegna dell’istanza e non saranno ammesse le domande eventualmente pervenute oltre il predetto termine.
I soggetti in possesso dei requisiti per essere ammessi in più di una fascia di riserva (età, immigrato, portatore di handicap) devono indicare la fascia nella quale chiedono di essere preferibilmente inseriti, fermo restando che non possono essere presentate più istanze da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare.
Art. 5 - ENTITA’ E DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO MONETARIO
L’ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito è pari alla differenza tra la soglia di povertà del singolo nucleo familiare, calcolata secondo i parametri della tabella di equivalenza, e l’eventuale reddito mensile previsto per l’anno in riferimento e riferito a tutti i componenti dello stesso nucleo.
L’integrazione del reddito, calcolata anche con modalità di arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi oppure per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 199,72 diventa 200,00; 199,39 diventa 199,00), ha inizio a decorrere dalla data di avvio delle attività progettuali dei programmi di lavoro.
Essa, inoltre, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è equiparata, ai fini fiscali, alla pensione sociale.
Art. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI
L’ammissione ai cantieri di servizi è prevalente su ogni altra forma di prestazione di carattere economica erogabile dal Comune, con esclusione di quella straordinaria.
Al fine di non vanificare l’inserimento dei soggetti nei cantieri di servizi, da realizzarsi con la partecipazione alle attività previste nei relativi programmi di lavoro, si prevede l’esclusione nel caso in cui il trasferimento monetario comporti un impegno lavorativo inferiore a 20 ore mensili.
La domanda da parte di donna in stato di gravidanza non può trovare accoglimento ove trovasi in previsione di periodo di “astensione obbligatoria” dal lavoro, ossia due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo.
Art. 7 - GRADUATORIE
Per la redazione delle graduatorie relative alla selezione dei soggetti da utilizzare nei cantieri di servizi da istituire presso questo Comune, è prevista la valutazione, riferita alle condizioni del nucleo familiare del richiedente al momento della presentazione della domanda, sulla base dei seguenti criteri:

A) Condizione economica
Minor valore ISEE, seguendo comunque l’ordine cronologico di registrazione della domanda nel protocollo informatico. In caso di parità di indicatore il richiedente con minore età.
B) Carichi familiari
A parità di indicatore della situazione economica equivalente, secondo quanto sopra specificato, è data la precedenza al nucleo familiare:
1) con maggior numero di figli minori;
2) con componenti disabili o non autosufficienti, come indicati nell’apposito quadro della DSU per il calcolo dell’ISEE;
3) con maggior numero di componenti.
Le graduatorie provvisorie, unitamente alla determinazione di approvazione, saranno pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on-line del Comune. Nei successivi gg. 10 dalla pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni o richieste di rettifica per eventuali errori materiali, che saranno oggetto di esame. Decorso il termine di 10 giorni senza presentazione di reclami, le graduatorie provvisorie saranno automaticamente considerate definitive.
Art. 8 - ACCERTAMENTI E VERIFICHE
Sui dati dichiarati possono essere effettuati controlli, consultando i propri archivi, nonché i dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali possono essere chiesti ulteriori accertamenti, ovvero richiedendo all’amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato o all’interessato idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
I beneficiari, le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione del beneficio in oggetto e per il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.
Art. 10 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico, si rinvia alle direttive di attuazione impartite dal competente Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative.

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Giovanni VOLANTE

Ultimo aggiornamento: 18/07/2024, 10:21

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